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Formazione Continua PDF Stampa Email
Scritto da cogepv2   
Domenica 07 Marzo 2010 17:05

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                               CONTROLLA I TUOI CREDITI.......

In Consiglio Nazionale Geometri in data 8 marzo 2007 ha resa obbligatoria la la Formazione Continuia attivandola a partire dal 1° gennaio 2010, come da ” Regolamento per la Formazione Continua” approvato dallo stesso CNG in data 10 novembre 2009.

ISCRITTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Sono soggetti alla Formazione Continua, e conseguentemente all’obbligo di conseguire i Crediti Formativi Professionali (CFP), tutti i Geometri iscritti agli Albi tenuti dai Collegi Provinciali dal momento della loro iscrizione fino al compimento dei 35 anni (compresi) di iscrizione all’Albo.  E’ prevista la sospensione dall’obbligo in caso di:  maternità, grave infortunio, casi documentati derivanti da cause di forza maggiore a seguito di istanza al Collegio di appartenenza, oppure in caso di cancellazione e successiva iscrizione.

QUANTI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) BISOGNA CONSEGUIRE

Agli iscritti, per scaglioni in funzione del’anzianità di iscrizione all’Albo,  è fatto obbligo di conseguire i CFP come riportato nella  tabella riportata nella pagina seguente:

 

 

Dalla tabella si desume, per scaglioni:

  • in caso di anzianità di iscrizione all’Albo compresa tra i 0 ed i 5 anni, ciascun soggetto dovrà conseguire:

-      Almeno 15 CFP ogni anno escluso il 1°;

-      Almeno 160 CFP nei cinque anni.

Fermo restando il minimo annuo, che obbliga nei 4 anni escluso il 1° a conseguire 60 CFP, restano da conseguire liberamente altri 100 CFP (160 – 60 = 100) da spalmarsi nel periodo a piacimento, ossia conseguibili tutti in un solo anno oppure in 2 o più annualità.

  • in caso di anzianità di iscrizione all’Albo compresa tra i 6 ed i 10 anni, ciascun soggetto dovrà conseguire:

-      Almeno 10 CFP ogni anno

-      Almeno 120 CFP nei cinque anni.

Fermo restando il minimo annuo, che obbliga nei 5 anni conseguire 60 CFP, restano da conseguire liberamente altri 70 CFP (120 – 50 = 70) da spalmarsi nel periodo a piacimento, ossia conseguibili tutti in un solo anno oppure in 2 o più annualità.

  • in caso di anzianità di iscrizione all’Albo compresa tra i 11 ed i 15 anni, ciascun soggetto dovrà conseguire:

-      Almeno 10 CFP ogni anno;

-      Almeno 100 CFP nei cinque anni.

Fermo restando il minimo annuo, che obbliga nei 5 anni a conseguire 50 CFP, restano da conseguire liberamente altri 50 CFP (100 – 50 = 50) da spalmarsi nel periodo a piacimento, ossia conseguibili tutti in un solo anno oppure in 2 o più annualità.

  • in caso di anzianità di iscrizione all’Albo compresa tra gli 16 ed i 20 anni, ciascun soggetto dovrà conseguire:

-      Almeno 10 CFP ogni anno;

-      Almeno 80 CFP nei cinque anni.

Fermo restando il minimo annuo, che obbliga nei 5 anni a conseguire 50 CFP, restano da conseguire liberamente altri 30 CFP (80 – 50 = 30) da spalmarsi nel periodo a piacimento, ossia conseguibili tutti in un solo anno oppure in 2 o più annualità.

Raggiunti i 21 anni di anzianità di iscrizione, la sommatoria dei CFP annui corrisponde ai CFP da conseguire nel quinquennio.

COME CONSEGUIRE I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

 

  1. Per la  partecipazione a <> viene riconosciuto un  CFP per ogni ora di seminario.
  2. Per la partecipazione a <>, anche per singoli moduli, verranno riconosciuti i CFP stabiliti dal Consiglio Nazionale in funzione dei temi trattati, della docenza e dell’eventuale verifica finale.
  3. In caso di <> ossia per: relazioni in convegni, seminari, ecc.; – pubblicazioni; lezioni in corsi, master, ecc.; – docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati (senza possibilità di ripetizione dell’evento ai fini del riconoscimento di CFP); – superamento di esami in corsi universitari attenenti la professione, i CFP verranno riconosciuti dal Consiglio Nazionale a seguito di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.
  4. Non è riconosciuto alcun CFP dovuto all’esercizio dell’attività istituzionale (Presidente, Consigliere; partecipate a Commissioni, ecc.).

 

SANZIONI

Atteso che i Collegi sono tenuti ad aggiornare trimestralmente il registro della formazione professionale continua con chiusura al 31 dicembre di ogni anno  ed al termine dei periodi formativi quinquennali di riferimento, gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni di cui al Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, ossia a provvedimenti quali la sospensione o la cancellazione dall’Albo.

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2011 07:42